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Istituzione Dell’Elenco Comunale degli Elettori Fuori Sede

Dettagli della notizia

Avviso di istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede

Data:

29 Ottobre 2026

Data di scadenza:

31 Dicembre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la Legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

L’articolo 8 della citata legge disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione. Al comma 1, in particolare, è stata prevista l’istituzione di un elenco comunale di elettori fuori sede presso l’ufficio elettorale di ciascun comune.

Istruzioni per la formazione di tale elenco sono state fornite dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per Servizi Elettorali con Circolare n. 65/2026 del 15/10/2026.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Non si applica, invece, alle elezioni amministrative regionali.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:

gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);

gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);

gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);

gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “Fuori sede” Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere

(comma 2)
entro il 31 dicembre di ciascun anno quelle dell’anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre

(comma 3)
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione

(commi 4 e 5)
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso

Si evidenzia che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale.

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica.

Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.

Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).

AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede ammessi al voto, a seguito di istruttoria del comune di temporaneo domicilio, riceveranno entro il decimo giorno antecedente la consultazione un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata.

L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

Ultimo aggiornamento: 29/10/2026, 17:10

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